Circolari

Codice della strada – Pagamento delle sanzioni con strumenti elettronici.

Circolare n° 54/2016 » 10.05.2016

Con l’entrata in vigore il 15 aprile scorso dell’art. 17-quinquies, comma 1, del DL 18/2016, convertito nella Legge 49/2016, è stata fornita un’interpretazione autentica dell’art. 202, comma 1, primo e secondo periodo, del CDS, in materia di pagamento in misura ridotta.

Nel caso di violazione della normativa del CDS, il trasgressore può pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo edittale previsto dalla disposizione violata, oppure, fermo restando i casi in cui non è consentito tale pagamento (confisca del veicolo e sospensione della patente), il trasgressore può beneficiare anche di uno sconto del 30% qualora il pagamento venga effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione medesima.

In tale contesto, la sanzione potrebbe essere pagata in contanti direttamente presso l’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore o a mezzo di versamento in conto corrente postale oppure, se l’amministrazione lo prevede, con conto corrente bancario o con strumenti di pagamento elettronico.

L’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, come il bonifico postale o bancario, comporta che la data di disposizione dell’ordine di bonifico e la data di effettivo accredito non coincidano; infatti, l’accredito avviene successivamente alla scadenza dei termini (60 gg. o 5 gg.).

L’articolato sopra enunciato interviene, mediante un’interpretazione autentica, a stabilire che “per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento”. Tale disposizione supera le precedenti linee interpretative fornite dal Ministero dell’Interno.

Da ciò si desume che:

- se il trasgressore ha optato per lo sconto del 30%, l’effetto liberatorio si ha qualora l’accredito a favore dell’amministrazione avvenga entro ilgiorno dalla data di scadenza del pagamento (data di contestazione o di notificazione);

- se il trasgressore ha effettuato il pagamento della somma pari al minimo edittale previsto dalla norma violata, l’effetto liberatorio si ha qualora l’accredito a favore dell’amministrazione avvenga entro il 62° giorno dalla data di scadenza del pagamento (data di contestazione o di notificazione).

Distinti saluti.

» Firma Il Segretario Generale Lorenzo Gradi  |   Autore GR/mf
» Carta intestata

Documenti allegati

Circolari recenti

Circolare n° 222/2009

Certificazione dei crediti verso la PA - decreto 19 maggio 2009 – art. 9 del 2° decreto anticrisi, iniziative in corso.

Leggi tutto

Circolare n° 223/2009

Ritardo nei pagamenti - D.L n. 185 del 28.11.2008, conv. con mod. in L. n. 2 del 28.01.2009 - Decreti attuativi dei commi 3 e 3 bis dell’art. 9 sottoscritti dal Min....

Leggi tutto

Circolare n° 222/2009

Assemblea Ordinaria FISE - Roma, 17 luglio 2009.

Leggi tutto

Circolare n° 220/2009

Chiusura uffici per ferie.

Leggi tutto

Circolare n° 216/2009

Art 38 Codice dei contratti pubblici- Modificazioni al regime delle cause di esclusione dagli appalti introdotte dal cd. “pacchetto sicurezza” – Obbligo di denunciare...

Leggi tutto

Pagina 153 di 185 pagine ‹ First  < 151 152 153 154 155 >  Last › Pagina precedente  Pagina successiva